Prime indicazioni operative in merito alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
AI DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
AL SITO WEB
Oggetto: Prime indicazioni operative in merito alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero della Salute, con Nota n. 11 del 08.01.2022, hanno fornito "prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria".
Per la Scuola Secondaria di secondo grado si prevede che:
in presenza di un solo caso positivo:
- - per gli alunni della stessa classe del caso positivo l'attività didattica prosegue in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- - si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
- - per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”
In presenza di due casi positivi, si applicano misure differenziate in funzione dello stato vaccinale:
- a) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso DA PIU' di centoventi giorni, che siano guariti DA PIU' di centoventi giorni e ai quali NON sia stata somministrata la dose di richiamoè prevista la misura della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Durante il periodo di quarantena le attività didattiche proseguono mediante il ricorso alla didattica digitale integrata per dieci giorni;
- b) per gli alunni che abbiano CONCLUSO il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da MENO di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, le attività didattiche proseguono in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e si applica la misura dell'Auto-sorveglianza.
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. Si evidenzia che la Scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo in questo specifico caso, pertanto si chiede alle famiglie degli alunni di NON trasmettere, se non esplicitamente richiesti dalla Scuola, certificati vaccinali. Le modalità per la trasmissione della documentazione per attestare che sussistono le condizioni per frequentare in presenza, in regime di Auto - sorveglianza, saranno comunicate successivamente.
La scuola verificherà quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza, i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
- - Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedentil’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO, per cui:
1) i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) i soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
In presenza di tre (o più) casi positivi:
- - per gli alunni della stessa classe dei casi positivi si prevede la sospensione dell’attività in presenza per dieci giorni, durante i quali le attività didattiche proseguono a distanza. Inoltre, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), per cui:
- 1. per gli alunni NON vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da MENO di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2. per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3. per gli alunni asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
- - Per il personale (della scuola ed esterno)che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), come sopra esplicitato.
Si ricorda, infine che:
- - non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- - tutte le disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale sono di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione della Asur Marche Area Vasta 3.
Data la rilevanza delle informazioni trasmesse, si invitano le famiglie, le studentesse e gli studenti, i Docenti e il personale ATA a prendere visione della presente circolare apponendo la firma per presa visione in Bacheca Registro elettronico.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente scolastico
Prof. Donato Romano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa