Criteri valutazione periodica e finale degli apprendimento e del comportamento degli alunni. Delibera Collegio dei docenti del 24 maggio 2021 (estratto)

Criteri valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.

Collegio docenti del 24 maggio 2021 (estratto dal verbale)

Come indicato dal Ministero con la  nota n. 699 del 6 maggio 2021, la valutazione finale quest’anno si svolge secondo la normativa ordinaria, ossia secondo quanto previsto dal DPR n. 122/09.

In sede di scrutinio finale i voti sono deliberati dal Consiglio di Classe su proposta del Docente competente per disciplina. La proposta di voto da parte del Docente nello scrutinio finale di giugno avviene secondo i seguenti criteri:

- in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo periodo e congruente con la tabella di valutazione adottata dalla scuola;

- da una valutazione complessiva dell'impegno, interesse, partecipazione “dimostrati nell'intero percorso formativo”;

- dall'esito delle verifiche finali relative ad eventuali interventi di recupero.

1) Valutazione degli Studenti senza debito formativo - giudizio di promozione
Il giudizio di promozione senza debito è adottato nei confronti degli Studenti che in tutte le discipline, incluso il comportamento, abbiano raggiunto, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, livelli di profitto almeno sufficiente.


2) Valutazione degli Studenti con debito formativo - sospensione di giudizio
Il giudizio finale viene sospeso per lo Studente che presenta insufficienze in una o più discipline. In tal caso, si procede come di seguito:

- si valuta la possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico”.

In caso affermativo:

  • si sospende il giudizio finale (all’Albo si scrive: “sospensione del giudizio”);
  • si provvede a predisporre le attività di recupero sulla base degli specifici bisogni formativi.
    La valutazione della possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico”, va deliberata sulla base dei seguenti elementi:

- attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma;

- capacità di interagire coerentemente con le richieste e le linee di programmazione indicate dai Docenti;

- partecipazione assidua alle lezioni e ai compiti in classe;

- l’impegno dimostrato nel corso dell’anno di colmare le carenze ed estinguere i debiti.
A proposito delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale, l'art. 6, comma 3, dell'OM 92/2007 contempla due ipotesi:

  1. che l'insufficienza possa essere sanata “mediante lo studio personale svolto autonomamente”;
    2. che l'insufficienza sia tale da richiedere “la frequenza di appositi interventi di recupero”.
    In un caso e nell'altro va valutata la possibilità che lo Studente raggiunga “gli
    obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno
    scolastico”. La sospensione del giudizio opera comunque sia nell'uno sia nell'altro
    caso; nel primo caso la Scuola si limita a fornire le necessarie informazioni; nel
    secondo caso, predispone e comunica le attività di recupero.

Tipologia delle attività di integrazione dello scrutinio finale

Lo sportello didattico, con la presenza dei Docenti disponibili e secondo un calendario prefissato, opera anche nei mesi estivi, a supporto degli Studenti che non sono obbligati alla frequenza dei corsi di recupero. Gli interventi di recupero hanno, di norma, come destinatari gli Studenti con carenze gravi.

  • Modalità e tempi di svolgimento delle attività di integrazione

Gli interventi di recupero si svolgono tra giugno e luglio; entro massimo i primi giorni di settembre si procede alla pubblicazione dei risultati finali. Ogni intervento ha la durata di 10-15 ore per disciplina. Per quanto riguarda l'organizzazione, gli Studenti interessati sono raggruppati per classe se l'intervento riguarda almeno un 1/3 di Studenti della stessa classe, per gruppi omogenei di norma non superiori a 15-20 Studenti per gruppo.

Il calendario delle operazioni (interventi didattici, prove, scrutini, etc.) viene proposto nel Collegio dei Docenti del mese di maggio, definito nei Consigli di Classe degli scrutini, approvato nel Collegio finale di giugno, con il coordinamento del Dirigente Scolastico.

  • Prove di verifica

La tipologia delle prove da sostenere per l'estinzione del debito (scritte-pratiche e/o orali) viene deliberata nei Consigli di Classe per gli scrutini di giugno, tenendo presente la natura delle carenze. La preparazione delle prove è affidata al Docente titolare per disciplina, che raccoglie dal Docente che ha tenuto i corsi, se diverso dal titolare, ogni utile elemento di giudizio. La scelta delle prove e l'assistenza alle stesse avviene per sottocommissioni, formate da almeno due Docenti e coordinate dal Dirigente o da Docente da lui delegato; la formazione delle sottocommissioni è affidata al Dirigente Scolastico, che opera sulla base delle proposte fornite dai Consigli di Classe di giugno, i quali, nella formazione delle suddette commissioni, operano tenendo presenti prioritariamente i Docenti comunque impegnati nelle azioni di recupero, o, in alternativa, gli altri Docenti per aree disciplinari. In caso di difficoltà nella formazione delle sottocommissioni, la scelta è demandata alla libera determinazione del Dirigente Scolastico. Il calendario delle verifiche è definito dal Dirigente Scolastico; la regolarità dello svolgimento delle prove è garantita secondo la normativa vigente.
I criteri di valutazione sono quelli previsti per la valutazione in corso d'anno e in sede di scrutinio finale.

Per quanto riguarda l'azione di monitoraggio, infine, un gruppo operativo composto dai collaboratori del DS e dalla funzione strumentale Area 1 ha lo scopo di rilevare le dimensioni dei fenomeni, le modalità di intervento adottate, gli esiti, l'elaborazione di proposte migliorative.

  • Criteri di valutazione degli Studenti nello scrutinio integrativo:
    - risultati conseguiti in sede di accertamento finale;
    - risultati conseguiti nelle prove specifiche del recupero estivo;
    - risultati conseguiti nelle varie fasi dell'intero percorso di recupero;
    - valutazione complessiva dello Studente.

3) Valutazione degli Studenti con diffuse e/o gravi carenze: dichiarazione di non-promozione
Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli Studenti che presentino insufficienze tali da rendere impossibile ogni modalità di recupero entro la fine dell'anno scolastico.

La possibilità della non ammissione, che da sempre costituisce un’eventualità da prevedere solo in casi di estrema gravità, è da valutare, relativamente a quest’anno, con ancora maggior attenzione viste le continue interruzioni del rapporto didattico per quarantene, chiusure e didattica mista, e le inevitabili ripercussioni sul piano dell’acquisizione delle competenze nonché su quello relativo allo sviluppo emotivo e relazionale degli studenti.

  • Casi di carenze non gravi

La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze non gravi richiede la presenza di insufficienze diffuse e la presenza di elementi negativi come di seguito enunciati:
- scarso impegno e partecipazione nel lavoro scolastico e nello studio domestico;
- scarsa autonomia nel lavoro scolastico e nello studio domestico;

- il mancato superamento di dette carenze nel corso dell'anno scolastico e in eventuali attività di recupero assegnate dal Consiglio di Classe;

- la dimostrazione che l'insieme delle insufficienze non gravi in più discipline determina una situazione generale di profitto caratterizzata da incertezze diffuse e da una precaria e incerta acquisizione di abilità e conoscenze richieste dallo specifico percorso formativo.

  • Casi di insufficienze gravi

In linea generale, la dichiarazione di non promozione comporta la presenza di almeno tre insufficienze gravi (<=3), intese secondo le caratteristiche di seguito indicate.
Nondimeno, la dichiarazione di insufficienza grave, anche in una sola disciplina, può determinare, a giudizio del Consiglio di Classe, la non promozione dello Studente, se è tale da compromettere in maniera definitiva aspetti significativi e caratterizzanti del percorso formativo specifico. In ogni caso, l'insufficienza va definita secondo la tabella di parametrazione di situazioni di non sufficienza relativamente alle fasce di insufficiente e scarso; essa deve manifestare:

- a mancata acquisizione da parte dello Studente delle strutture e dei concetti di base che determinano la specificità di una disciplina con riferimento all'anno scolastico frequentato;
- l'assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da rendere impossibile una strutturazione, anche semplice, della disciplina dal punto di vista discorsivo e logico;

- la mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nell'ambito disciplinare.

4) Esami di Stato

Il giudizio finale di ammissione agli Esami di Stato è deliberato sulla base di quanto previsto ai punti 1. e 3.

Sono sospesi per quest’anno l’obbligo di sostenere le prove Invalsi ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, nonché l’obbligo di svolgimento dei PCTO (si vedano le Ordinanze ministeriali n. 52, art. 6, c. 1, e n. 53, art. 3, c. 1)

 

Lo scrutinio si conclude con l'attribuzione del punteggio del credito scolastico secondo la tabella ministeriale allegata all’OM 53 del 3 marzo 2021 (allegato A)

Il collegio delibera i criteri generali per attribuire il minimo e il massimo della banda di oscillazione:

  • il massimo di fascia verrà assegnato agli studenti che presentano:
  1. media dei voti con valore decimale maggiore o uguale allo 0,5
  2. hanno partecipato alle varie attività del nostro Istituto
  • il minimo di fascia verrà assegnato agli studenti ammessi alla classe successiva con due o più insufficienze.
  1. Integrazione di un punto di credito

Come previsto dall’art. 4 c. 4 dell’OM 11/2020, lo scorso anno nello scrutinio finale era prevista l’ammissione alla classe successiva anche con insufficienze in una o più discipline. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, era stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Il collegio dei docenti delibera quanto segue:

Per lo studente che ha avuto 6 punti di credito (ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze) in caso di documentato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, considerando la media dei voti=6, si può integrare di 1 punto (da 6 a 7).

Per gli altri studenti (attuali quarte e quinte) che sono stati ammessi lo scorso anno con media >6 ma che a causa della emergenza pandemica non hanno potuto confermare i livelli dell’anno precedente e che quest’anno hanno migliorato sensibilmente il loro livello, si può integrare 1 punto sempre restando nella stessa fascia/banda di oscillazione.  In pratica non si ricalcola la media dei voti dello scorso anno ma, all’interno di quella fascia si può incrementare di un punto.

In riferimento al credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6).

Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464)

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno e quarto anno va effettuata sulla base rispettivamente della tabella A e  B dell’OM 53/2021.

 

  1. Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L.104/1992), si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Stessa cosa vale per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non certificati destinatari di un PDP