Criteri per valutazione finale e credito scolastico, prime disposizioni per attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s. 2019/20

Prot. n. 3384/2020                                                                                       

Tolentino, 1 giugno 2020

 

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA
Al DSGA

 

Oggetto: Criteri per valutazione finale e credito scolastico, prime disposizioni per attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s. 2019/20

Ai sensi dell’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

La valutazione, coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010) e le Linee guida per gli Istituti Tecnici (DPR 88/2010), è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato.

Il Consiglio di classe, per sanare le criticità verificatesi nel seguente anno scolastico a causa dell’emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, introduce una nuova progettazione, che integra quella di inizio anno, finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti e di un Piano di Apprendimento Individualizzato (a breve saranno resi disponibili i modelli dei due documenti):

  • Piano di Integrazione degli Apprendimenti: contiene le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.
  • Piano di Apprendimento Individualizzato: per gli studenti ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe predispone un piano, da allegare al documento di valutazione finale, che contiene, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento Individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo trimestre e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

In caso di trasferimento in altra istituzione scolastica, detti piani accompagneranno lo studente.

Aggiornamento della Progettazione e dei criteri di valutazione

I docenti e i corrispondenti Consigli di classe individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il Piano di Integrazione degli Apprendimenti.

Si evidenzia che il Collegio dei docenti del 28 aprile 2020 ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne ha dato comunicazione alle famiglie e agli studenti attraverso la pubblicazione sul sito della scuola 

Valutazione delle classi non terminali

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando la scala di valutazione in decimi contenuta nella griglia per l’osservazione e la valutazione delle competenze. I percorsi PCTO sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei Consigli di Classe. La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici. La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale, in deroga alle disposizioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009 di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7), il Consiglio di Classe non sospenderà il giudizio degli studenti che non conseguiranno la sufficienza in una o più discipline, in quanto saranno ammessi lo stesso alla classe successiva, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Sempre per tale deroga non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per ciascun alunno, le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline, devono essere riportate nel verbale del CdC, nonché nel documento di valutazione finale.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni previgenti di cui all’articolo 15, comma 2 del D.Lgs n. 62/2017, tenendo conto, per il corrente anno scolastico, che nel caso di una media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio del successivo anno scolastico, con riferimento alla seguente tabella corrispondente alla classe frequentata nel corrente anno scolastico, con riguardo al Piano di Apprendimento Individualizzato. Per il corrente anno scolastico, ai sensi dell’art. 10 comma 2 dell’OM 10 del 16/5/2020, il consiglio di classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla suddetta Ordinanza Ministeriale.

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d’oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.

Il Collegio dei docenti in data 29/5/2020 ha deliberato i seguenti criteri generali per attribuire il minimo e il massimo della banda di oscillazione:

il  massimo di fascia verrà assegnato agli studenti:

  1. - in possesso di un credito formativo;
  2. - che hanno partecipato alle varie attività del nostro Istituto con un impegno di almeno 20 ore;
  3. - media dei voti con valore decimale maggiore o uguale allo 0,5

il minimo di fascia verrà assegnato agli studenti ammessi alla classe successiva con due o più insufficienze.

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L.104/1992), si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PEI.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Stessa cosa vale per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non certificati destinatari di un PDP. Anche in questi casi, il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PDP.

Esami di idoneità ed esami preliminari

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie sono svolti, in presenza, a partire dal 24 agosto 2020 ed entro il 1° settembre 2020. In questo periodo, pertanto, non è possibile chiedere giorni di ferie.

L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni (n. 3) è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Sarà data tempestiva comunicazione ai docenti interessati per lo svolgimento degli esami preliminari.

 

Il Dirigente scolastico

                                                                                                                  Prof. Donato Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93

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